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Locali e manifestazioni di pubblico spettacolo

Servizio attivo

Dettagli

Come richiedere l'autorizzazione per l'esercizio di attività di pubblico spettacolo, all'interno di un locale o luogo aperto, in modo definitivo o temporaneo.

A chi è rivolto

È rivolto a tutti i soggetti che, in base alla normativa vigente, sono legittimati ad organizzare manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo.

Come fare

Autorizzazione definitiva per locale di pubblico spettacolo
Per iniziare un'attività di pubblico spettacolo definitiva è necessario inoltrare apposita domanda di autorizzazione esclusivamente attraverso la procedura online del Sistema Telematico di Accettazione Regionale STAR.
In caso di cessazione dell’attività, la comunicazione di cessazione va inviata attraverso la procedura online del Sistema Telematico di Accettazione Regionale STAR, seguendo la procedura di modifica attività.
Manifestazioni temporanee
Le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo - SCIA o la domanda di autorizzazione per attività di pubblico spettacolo temporanea (vedi Cosa serve), possono essere inviate da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo PEC del Comune di San Casciano in Val di Pesa.
Eventuali integrazioni e comunicazioni devono essere inviate da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo PEC del Comune di San Casciano in Val di Pesa.

Cosa serve

Locali di pubblico spettacolo
L'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo all’interno di un locale presuppone sempre una verifica di agibilità da parte di un tecnico abilitato o da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Quindi, dovranno richiedere un’autorizzazione ex art. 68/80 TULPS sia i soggetti che intendano esercitare un’attività di pubblico spettacolo a carattere definitivo (ad esempio per  cinema, teatri, discoteche) sia i soggetti che, normalmente, esercitino altro tipo di attività e che vogliano ospitare un evento di pubblico spettacolo una tantum. In quest’ultimo caso si è soliti parlare di “agibilità provvisoria” di pubblico spettacolo.

Vi è poi il caso di un locale di pubblico spettacolo che sia già autorizzato per un determinato tipo di attività di pubblico spettacolo che voglia ospitare un’attività di pubblico spettacolo di altro tipo. In questo caso, va verificato se l’ulteriore attività rientri nei limiti dell’autorizzazione, altrimenti va creata un’autorizzazione ad hoc.
 

Luoghi all'aperto
Per luoghi all’aperto si intendono quegli spazi che non siano racchiusi, neppure parzialmente da opere murarie, come ad esempio piazze e piazzali. In tali luoghi è possibile realizzare manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo, cioè delle manifestazioni che non abbiano una durata superiore a 59 giorni.

A seconda del tipo di allestimento che viene approntato per la realizzazione della manifestazione possono configurarsi quattro diversi tipi di procedimenti autorizzativi:
   1. procedimento basato su una SCIA (segnalazione certificata inizio attività), nel caso in cui l’allestimento preveda una delimitazione dell’area nella quale sia individuabile una capienza non superiore a 200 persone fino alle ore 24,00(nel regime ordinario previsto dall’art. 68 TULPS) per manifestazioni di durata superiore a un giorno. Se si superano le 200 persone bisogna ricorrere al procedimento autorizzativo;
   2. procedimento basato su una SCIA (segnalazione certificata inizio attività), nel caso in cui l’allestimento preveda una delimitazione dell’area nella quale sia individuabile una capienza non superiore alle 2.000 persone fino alle ore 1,00 (nell’attuale regime derogatorio previsto dall'art. 7 comma 5 del DL 215/2023 - cd. Milleproroghe - valido fino al 31.12.2024) per manifestazioni della durata di un solo giorno. Di conseguenza se la manifestazione dura più di un giorno è necessario il procedimento autorizzativo;
   3. procedimento basato su una richiesta di autorizzazione ex art. 68/80 TULPS, con intervento della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo nel caso in cui l’allestimento preveda una delimitazione dell’area nella quale sia individuabile una capienza superiore a 200 persone fino alle ore 24,00 oppure per manifestazioni fino alle 2.000 persone che durino più di un giorno (ai sensi dell'art.7 comma 2 del D.L. 201/2024 "Misure urgenti in materia di cultura" convertito nella L. 16/2025 del 21 Febbraio 2025  che ha istituzionalizzato la SCIA fino alle 2000 persone e fino alle ore 1,00);
   4. procedimento basato su una richiesta di autorizzazione ex art. 68 TULPS per spazi senza delimitazione dell’area e senza sedute per lo stazionamento del pubblico nel caso in cui si ricada nell’ipotesi prevista dal Titolo IX del D.M. 19 Agosto 1996 (per i luoghi e spazi all’aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio).

Documenti per attività di pubblico spettacolo definitiva:
   • Modello di domanda di autorizzazione all'esercizio di locale di pubblico spettacolo;
   • Richiesta di verifica di agibilità da parte di Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, oppure asseverazione tecnica;
   • Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria SUAP (€. 30,00);
   • 2 marche da bollo da €. 16,00;
   • Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria per pratiche sottoposte all'esame della Commissione Comunale di Vigilanza;
   • Dichiarazione del possesso dei requisiti morali firmato digitalmente;
   • Valutazione previsionale di impatto acustico;
   • Documentazione necessaria ai fini dell'esame del progetto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
   • Se il soggetto che inoltra e/o firma digitalmente l'istanza è diverso dal dichiarante, procura speciale ai sensi dell'art. 1392 c.c.;
   • Per i cittadini non UE, copia del permesso di soggiorno ed eventuale richiesta di rinnovo se scaduto.

Documenti per attività temporanee di pubblico spettacolo:
   • Modello di SCIA di manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, oppure di richiesta di autorizzazione per manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, opportunamente compilati in ogni parte e firmati digitalmente;
   • Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria SUAP (€. 30,00);
   • 2 marche da bollo da €. 16,00;
   • Richiesta di verifica di agibilità da parte di Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (quando necessaria);
   • Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria per pratiche sottoposte all'esame della Commissione Comunale di Vigilanza (quando necessaria);
   • Dichiarazione del possesso dei requisiti morali firmato digitalmente;
   • Programma dettagliato dell'evento;
   • Autorizzazione all'occupazione dell'area pubblica o dichiarazione di disponibilità dell'area privata o del locale privato, rilasciata dal proprietario/possessore dell'area;
   • Comunicazione di attività rumorosa temporanea, oppure autorizzazione in deroga, oppure domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea ;
   • Se il soggetto che inoltra e/o firma digitalmente l'istanza è diverso dal dichiarante, procura speciale ai sensi dell'art. 1392 c.c.;
   • Per i cittadini non UE, copia del permesso di soggiorno ed eventuale richiesta di rinnovo se scaduto.
   • Relazione di safety & security redatta da un tecnico abilitato ai sensi della Direttiva del Ministero dell’Interno 18 Luglio 2018.

Inoltre:
In caso di SCIA:
   • Planimetria in scala 1:100, corredata di piano di emergenza;
   • Collaudo del palco e delle strutture allestite in corso di validità;
   • Dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici rilasciata da ditta installatrice/tecnico;
   • Dichiarazione di corretto montaggio redatta da tecnico abilitato.
   • Relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, (asseverazione tecnica);
In caso di autorizzazione:
   • Relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, (asseverazione tecnica), oppure richiesta di convocazione della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, oppure verbale di verifica di agibilità;
   • Planimetria in scala 1:100 corredata di piano di emergenza;
   • Collaudo del palco e delle strutture allestite in corso di validità;
   • Dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici, rilasciata da ditta installatrice/tecnico;
   • Dichiarazione di corretto montaggio redatta da tecnico abilitato;
   • Documentazione necessaria ai fini dell'esame del progetto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Cosa si ottiene

Con la presentazione della scia per manifestazione temporanea di pubblico spettacolo si ottiene la possibilità di svolgere una manifestazione ai sensi degli art. 68/80 TULPS.

Tempi e scadenze

La SCIA ha efficacia immediata, pertanto l'attività può essere iniziata al momento della presentazione della stessa.
Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA l'amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività, ai sensi dell'articolo 19 c. 3 della L. 241/1990.
L'autorizzazione è, invece, l'atto finale di un procedimento a istanza di parte (domanda di autorizzazione), con il quale l'amministrazione comunale esprime la volontà che l'attività venga svolta, in quanto si è conclusa positivamente l'istruttoria comprensiva di endoprocedimenti.
La domanda di autorizzazione va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attivittà-

Accedi al servizio

Palazzo Comunale

Palazzo Comunale - Via Machiavelli 56

Via Machiavelli 56 - 50026 San Casciano Val di Pesa

Normativa di riferimento

Regolamento della Commissione Comunale di Vigilanza  sui Locali di Pubblico Spettacolo. Approvato con deliberazione del Consiglio  Comunale n. 57 del 15.4.2003; modificato con deliberazione G.C. n. 78 del 12.5.2008).

Ultimo aggiornamento:

09/06/2025, 11:06