Ampliamento interventi attività edilizia libera

 

 

Comunicato

AVVISO

 

OGGETTO: AMPLIAMENTO CATEGORIA DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NELL'ATTIVITA' DI EDILIZIA LIBERA.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2010 la Legge n. 73 del 22 maggio 2010, in vigore dal giorno 26/05/2010, di conversione del Decreto - Legge 40/2010 che all'art. 5 sostituisce integralmente la disposizione contenuta nell'art. 6 TU Edilizia (DPR n. 380/2001) che disciplina i casi di intervento che possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo.

Con tale disposizione, immediatamente efficace anche per le Regioni a statuto ordinatario,  al comma 2,  viene ampliata la categoria degli interventi non soggetti ad alcun titolo abilitativo e dunque rientranti nell'attività di edilizia libera.

Prima dell'inizio dei lavori è comunque obbligatorio, per tali interventi, comunicare all'amministrazione comunale l'inizio dei lavori nonché disporre delle ulteriori eventuali autorizzazioni previste dalla normativa.

Tra questi interventi la più rilevante è la manutenzione straordinaria (per la quale fino ad oggi era necessaria la DIA), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che gli interventi non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici.
 Nel caso della manutenzione straordinaria unitamente alla comunicazione di inizio lavori è obbligatorio anche trasmettere all'amministrazione comunale una relazione tecnica corredata dagli opportuno elaborati tecnici a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari di non avere rapporti di dipendenza né con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio del titolo abilitativo.

La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica sono sanzionate con una somma pari a 258 euro. Tale sanzione può essere ridotta di due terzi se la comunicazione venga effettuata spontaneamente nel corso dell'intervento.

Per gli interventi elencati all'art. 6 del D.P.R. 380/2001 dunque, non dovrà più essere presentata una d.i.a. ma una semplice comunicazione nonchè, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, una relazione tecnica corredata degli elaborati a firma di un tecnico abilitato. Eventuali d.i.a. presentate per tali interventi saranno trasformate d'ufficio in comunicazioni ai sensi dell'art. 6.


Cliccando su allegati è possibile visualizzare e scaricare l'art.6 DPR 380/2001

 


Art.6 DPR 380/2001


[ Ritorna alla sezione | Ritorna all'indice principale ]