ComunicatoNuove norme per la raccolta dei funghi
Dal 01.01.2011 entrerà in vigore la L.R. n. 59 del 17.11.2010 che andrà a modificare alcuni aspetti sostanziali della legge che disciplina la raccolta dei funghi epigei spontanei del 1999. Pertanto a decorrere dal 01.01.2011 l’autorizzazione che abilita la raccolta dei funghi sul territorio toscano( costituita dalla ricevuta di versamento degli importi previsti), viene rilasciata dalla Regione Toscana e non più dal Comune di S.Casciano. Quindi da tale data i residenti in Toscana che vorranno andare e raccogliere funghi dovranno effettuare un versamento sul conto corrente postale n. 6750946 intestato a Regione Toscana di € 13,00 per le autorizzazione semestrali o di € 25,00 per quelle annuali. La ricevuta di versamento dovrà riportare nella causale “ RACCOLTA FUNGHI” e le generalità del raccoglitore e va conservata e portata con sé al momento della raccolta, insieme ad un documento di riconoscimento. Per i minori tra i 14 ed i 18 anni, il versamento degli importi suddetti deve essere effettuato dall’esercente la patria potestà genitoriale, e dovrà contenere nella causale l’indicazione delle generalità del minore stesso. I ragazzi tra i 14 e 18 anni che hanno frequentato un corso di informazione ed educazione organizzato dalla Amministrazioni provinciali ed abbiano ottenuto il relativo attestato di frequenza, potranno beneficiare di una riduzione del 50 per cento degli importi suddetti. I minori di anni 14 possono effettuare la raccolta senza l’autorizzazione (quindi senza pagamento) solo se accompagnati da persona maggiorenne ed il quantitativo da questo raccolto concorrerà a formare il quantitativo massimo giornaliero di raccolta consentito all’accompagnatore. Coloro che vogliono raccogliere i funghi nel solo territorio del Comune di residenza non sono tenuti a munirsi di nessuna autorizzazione ( quindi di nessun versamento). Le autorizzazioni acquisite dai residenti in Toscana ( quindi i versamenti effettuati) entro la data del 31.12.2010 mantengono la loro validità fino alla loro naturale scadenza ( sei, dodici o trentasei mesi dalla data di versamento) mentre le autorizzazioni turistiche decadono al 31.12.2010. Il limite di raccolta giornaliero per persona è di 3 Kg. L'Assessore all’Agricoltura Luciano Bencini Nuove norme per i non residenti Con la legge regionale n. 10 del 21 marzo 2011 è stata apportata un’ulteriore modifica alla normativa che disciplina la raccolta dei funghi su tutto il territorio regionale e che dal primo gennaio di quest’anno ha snellito le procedure prevedendo il versamento su un unico conto corrente (n.6750946 intestato alla Regione Toscana).
Oggi i NON residenti in Toscana possono scegliere non più fra due, ma fra tre opzioni di pagamento per le autorizzazioni alla ricerca e raccolta funghi, valide su tutto il territorio regionale: 15 euro per un giorno, 40 euro per sette giorni consecutivi oppure 100 euro per un anno. Cliccando su allegati è possibile visualizzare e scaricare il comunicato relativo all'autorizzazione annuale per i non residenti.
DocumentazioneAUTORIZZAZIONE RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI ( L.R. 22.03.1999 N. 16 e successive modifiche)
Per la raccolta dei funghi sul territorio toscano occorre l’autorizzazione che viene rilasciata dalla Regione Toscana e non più da Comune di residenza, nel rispetto delle specie, dei tempi e delle quantità definiti dalla L.R. 22.03.1999 n. 16 e successive modifiche. I tipi di autorizzazione sono: personale e turistica ed in entrambi i casi l’autorizzazione è sostituita dalla ricevuta relativa al versamento degli importi previsti dalla legge, che costituisce denuncia di inizio di attività in forza dell’indicazione ( da apportare sul retro del bollettino postale) delle generalità , del luogo e della data di nascita , della residenza del raccoglitore, nonchè alla causa del versamento.
I TIPI DI AUTORIZZAZIONE SONO:
autorizzazione personale: valida per un periodo di sei mesi ed un anno dalla data del versamento e devono versare per quella semestrale € 13,00 e per quella annuale € 25,00 sul conto corrente postale 6750946 intestato a Regione Toscana. La ricevuta di versamento dovrà riportare nella causale “ raccolta funghi” le generalità del raccoglitore e va conservata e portata con sé al momento della raccolta insieme ad un documento di riconoscimento.
Autorizzazione turistica riservata a coloro che non sono residenti in Toscana, con la legge regionale n. 10 del 21 marzo 2011 è stata apportata un’ulteriore modifica alla normativa che disciplina la raccolta dei funghi su tutto il territorio regionale e che dal primo gennaio di quest’anno ha snellito le procedure prevedendo il versamento su un unico conto corrente (n.6750946 intestato alla Regione Toscana). Oggi i NON residenti in Toscana possono scegliere non più fra due, ma fra tre opzioni di pagamento per le autorizzazioni alla ricerca e raccolta funghi, valide su tutto il territorio regionale: 15 euro per un giorno, 40 euro per sette giorni consecutivi oppure 100 euro per un anno.
Per i minori tra i 14 ed i 18 anni, il versamento degli importi suddetti deve essere effettuato dall’esercente la patria potestà genitoriale, e dovrà contenere nella causale l’indicazione delle generalità del minore stesso. I ragazzi tra i 14 e 18 anni che hanno frequentato un corso di informazione ed educazione organizzato dalla Amministrazioni provinciali ed abbiano ottenuto il relativo attestato di frequenza, potranno beneficiare di una riduzione del 50 per cento degli importi suddetti. I minori di anni 14 ( inserire il contenuto delle vecchia scheda )
Le autorizzazioni acquisite dai residenti in Toscana ( quindi i versamenti effettuati) entro la data del 31.12.2010 mantengono la loro validità fino alla loro naturale scadenza ( sei, dodici o trentasei mesi dalla data di versamento) mentre le autorizzazioni turistiche decadono al 31.12.2010.
Il limite di raccolta giornaliero per persona è di 3 Kg. salvo il caso di un esemplare o più esemplari concresciuti di peso superiore.
Non ci sono limiti , invece, per gli imprenditori agricoli e soci di cooperative agroforestali che, in possesso di attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine rilasciato dagli ispettorati micologici, svolgano la raccolta, ai fini di integrazione del proprio reddito, nella provincia di residenza. In questo caso occorre far pervenire, anche in via telematica, una semplice dichiarazione alla Provincia di competenza. Gli stessi soggetti possono chiedere, inoltrando apposita domanda alla competente amministrazione provinciale, analoga deroga ai limiti di raccolta anche per territori provinciali diversi da quello di residenza. Divieti per alcune specieE’ vietata la raccolta di esemplari delle seguenti specie, nel caso in cui la dimensione del cappello sia inferiore a: - quattro centimetri per il Genere Boletus sezione Edules (porcini); - due centimetri per l’Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per il Lyophyllum gambosum (prugnolo) E’ vietata inoltre la raccolta dell’ovolo buono quando non sono visibili le lamelle. Condizioni per la raccoltaLa raccolta dei funghi epigei è consentita nei boschi e terreni non coltivati nei quali è permesso l’accesso e non sia riservata la raccolta dei funghi stessi. Nei parchi nazionali e regionali e nelle altre aree protette la raccolta dei funghi può essere soggetta a norme diverse e subordinata al possesso di autorizzazioni rilasciate dai soggetti gestori, sulla base di specifici regolamenti. La raccolta può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto. Nella raccolta non devono essere usati strumenti che rovinano il micelio, lo strato superficiale del terreno e gli apparati radicali della vegetazione (rastrelli). I funghi devono essere riposti in contenitori rigidi e aereati, atti a diffondere le spore. E’ vietato l’uso di sacchetti di plastica. Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni sono titolari delle procedure autorizzative per la costituzione di aree di raccolta riservata a fini economici e di raccolta a pagamento su terreni in concessione appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale. Province, Comunità montane e Unioni di Comuni possono prevedere divieti di raccolta, per un massimo di due giorni a settimana, per motivi di tutela ambientale o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse all’interno delle aree boscate.
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