Vendite di liquidazione - art.92 L.R. 28/2005 (Codice del Commercio) |
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ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELLA DATA DI INIZIO della vendita di liquidazione, gli interessati dovranno spedire al Comune, la relativa comunicazione. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate per: A) cessazione dell'attività commerciale; B) cessione dell'azienda o dell'unità locale; C) trasferimento dell'azienda in altri locali; D) trasformazione o rinnovo locali; La vendita di liquidazione deve essere riferita a tutte le merci ed ha una durata massima di 8 settimane, nei casi di cui ai punti A), B) e di 4 settimane nei casi di cui ai punti C e D. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto o del ribasso espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato. Documentazione- Comunicazione compilata anche sullo stampato in distribuzione, in orario di apertura al pubblico, presso l'Ufficio Commercio e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, corredata da copia di un documento di identità in corso di validità. OsservazioniDal giorno di inizio delle vendite di liquidazione, è vietato introdurre nei locali, a qualsiasi titolo, ulteriori merci. |
| Servizio | ECONOMICO - FINANZIARIO - Barbara Bagni | |
| Ufficio | Sviluppo Economico | |
| Responsabile | Nicoletta Francioni | |
| Indirizzo | Via Machiavelli 56 - II° piano - 50026 San Casciano in Val di Pesa | |
| Referente | Giovanna Bigi | |
| Telefono | 055/8256259 | |
| Fax | 055/8256258 | |
| Orario | lunedì e giovedì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30 |
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Comunicazione vendite di liquidazione |
