Vendite di liquidazione - art.92 L.R. 28/2005 (Codice del Commercio)

 
ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELLA DATA DI INIZIO della vendita di liquidazione, gli interessati dovranno spedire al Comune, la relativa comunicazione.
Le vendite di liquidazione possono essere effettuate per:
A) cessazione dell'attività commerciale;
B) cessione dell'azienda o dell'unità locale;
C) trasferimento dell'azienda in altri locali;
D) trasformazione o rinnovo locali;
La vendita di liquidazione deve essere riferita a tutte le merci ed ha una durata massima di 8 settimane, nei casi di cui ai punti A), B) e di 4 settimane nei casi di cui ai punti C e D.
Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto o del ribasso espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.


 

Documentazione

- Comunicazione compilata anche sullo stampato in distribuzione, in orario di apertura al pubblico, presso l'Ufficio Commercio e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, corredata da copia di un documento di identità in corso di validità.

Osservazioni

Dal giorno di inizio delle vendite di liquidazione, è vietato introdurre nei locali, a qualsiasi titolo, ulteriori merci. 
  Servizio ECONOMICO - FINANZIARIO - Barbara Bagni
  Ufficio Sviluppo Economico
  Responsabile Nicoletta Francioni
  Indirizzo Via Machiavelli 56 - II° piano - 50026 San Casciano in Val di Pesa
  Referente Giovanna Bigi
  Telefono 055/8256259
  Fax 055/8256258
  Orario lunedì e giovedì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30

 


Comunicazione vendite di liquidazione


[ Ritorna alla sezione | Ritorna all'indice principale ]