Rifiuti: divieto di abbandono- ordinanza sindacale di rimozione

 
RIFIUTI - DIVIETO DI ABBANDONO - ORDINANZA SINDACALE DI RIMOZIONE


Sono vietati l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, in base agli accertamenti effettuati.
Con ordinanza sindacale vengono disposte dall'autorità amministrativa competente le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

Chiunque abbandona o deposita rifiuti o li immette in acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 255 comma 1 del d. lgs. n. 152/2006:

- da 105,00 € a 620,00 € nel caso di rifiuti pericolosi e rifiuti ingombranti
- da 25,00 € a 150,00 € nel caso di rifiuti non pericolosi e non ingombranti

Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981. Al verbale di accertamento, emesso ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81, per la contestazione dell'illecito amministrativo per la violazione dell'art. 192 coma 1 del d. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'interessato può entro 30 giorni presentare istanza di ricorso, in carta da bollo da 14,62 €, avanti il Sindaco o il dirigente competente.

Chiunque non ottemperi all'ordinanza sindacale è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno; il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esecuzione di quanto disposto con l'ordinanza non ottemperata.
Avverso, invece, il provvedimento di ordinanza sindacale o dirigenziale, può essere proposto ricorso al T.A.R., ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, da notificarsi al Comune entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

 

Normativa

decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.

  Indirizzo Via del Cassero 17 - 50026 San Casciano in Val di Pesa
  Referente Samuele Agazzi
  Ufficio Edilizia Produttiva, Ambiente e Edilizia Sostenibile
  Servizio GESTIONE DEL TERRITORIO
  Responsabile Leonardo Baldini
  Telefono 055/82.56.339
  Fax 055/82.56.332
  Orario Vedi allegato

 


Orario ricevimento/telefoni urbanistica


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