Riconoscimento di figli naturali

 
RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NASCITURO
Può essere fatto da entrambi i genitori naturali o dalla sola madre prima della nascita del bambino, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.

RICONOSCIMENTO DI FIGLIO CONTESTUALE ALLA DENUNCIA DI NASCITA
Il riconoscimento, può essere fatto contemporaneamente alla denuncia di nascita , è necessaria la presenza di entrambi i genitori.

RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE, SUCCESSIVO ALLA DENUNCIA DI NASCITA
Può essere fatto da entrambi i genitori, previo appuntamento, in un momento successivo alla dichiarazione di nascita, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita o di residenza.
La dichiarazione resa dai genitori naturali, che devono avere compiuto 16 anni .

Per la presentazione dei documenti, per ulteriori chiarimenti e per i successivi adempimenti connessi alla dichiarazione di riconoscimento, gli interessati si devono rivolgere all'Ufficio Stato Civile in orario di apertura al pubblico.
 

Normativa

1) Regio Decreto n. 1238 del 9.7.1939 - Ordinamento dello Stato Civile;

2) Legge n. 151/75.

Osservazioni

Per i casi particolari e ulteriori informazioni, rivolgersi direttamente all'Ufficio Stato Civile, in orario di apertura al pubblico.

Nel caso di genitori naturali non italiani , occorre presentare una direttiva del Consolato del paese di appartenenza in merito.

  Servizio AFFARI GENERALI E DELLE ENTRATE - Roberto Bastianoni
  Ufficio Stato Civile
  Responsabile Giovanna Fusi
  Indirizzo Via del Cassero 21 - 50026 San Casciano in Val di Pesa
  Referente Vanni Annamaria
  Telefono 055/8256305
  Fax 055/8256310
  Orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, lunedì e giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.30

 




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