Quesiti referendari del 21 e 22 giugno 2009

Quesito n. 1 - Premio di maggioranza alla lista più votata - Camera

Quesito n. 2 - Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste

Quesito n. 3 - Abrogazione candidature multiple

 


 

Quesito n.1 - Premio di maggioranza alla lista più votata - Camera

 

TESTO DEL QUESITO:

Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati”, limitatamente alle seguenti parti:

art. 14-bis, comma 1: “I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.”;
art. 14-bis, comma 2: “La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.”;
art. 14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: “I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.”;
art. 14-bis, comma 4, limitatamente alle parole “1, 2 e”;
art. 14-bis, comma 5, limitatamente alle parole: “dei collegamenti ammessi”;
art. 18-bis, comma 2, limitatamente alle parole: “Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’art. 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’art. 14.”;
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “alle coalizioni e”;
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “non collegate”;
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “, nonché per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione”;
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione”;
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga”;
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle coalizioni e”;
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “non collegate”;
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di ciascuna coalizione”;
art. 83, comma 1, numero 2): “2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;”;
art. 83, comma 1, numero 3), lettera a): “a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;”;
art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “non collegate”;
art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole: “, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione”;
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e”;
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;
art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;
art. 83, comma l, numero 6): “6) individua quindi, nell’àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;”;
art. 83, comma 1, numero 7): “7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);”;
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “varie coalizioni di liste o”;
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,”;
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizioni di liste o”;
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “coalizioni o”;
art. 83, comma 1, numero 9): “9) salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.”;
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”;
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “di tutte le liste della coalizione o”;
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste e”;
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;
art. 83, comma 4: “L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.”;
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “numero 6),”;
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “e 9)”;
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”;
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;
art. 84, comma 3: “Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell’àmbito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.”;
art. 84, comma 4, limitatamente alle parole: “e 3”;
art. 86, comma 2, limitatamente alle parole: “, 3”?».

Torna Su torna su


 

Quesito n.2 - Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste.

TESTO DEL QUESITO:

Volete voi che sia abrogato  il decreto  legislativo  20  dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante per  effetto  di  modificazioni  ed integrazioni successive, titolato «Testo  unico  delle  leggi  recanti  norme per l'elezione del Senatodella  Repubblica»,  limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma
2,  limitatamente  alle  parole:  «di  coalizione»;  art. 9, comma 3, limitatamente   alle  parole:  «Nessuna  sottoscrizione  e'  altresi'
richiesta  per  i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1,
del  testo  unico  delle  leggi  recanti  norme per la elezione della  Camera   dei  deputati,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  marzo  1957,  n. 361, con almeno due partiti o gruppi  politici  di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma e abbiano
conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento  europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai
sensi  dell'articolo  14 del citato testo unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  361  del 1957.»; art. 11, comma 1,
lettera  a), limitatamente alle parole: «alle coalizioni e»; art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: «non collegate»; art.
11,  comma  1, lettera a), limitatamente alle parole: «, nonche', per ciascuna  coalizione,  l'ordine  dei  contrassegni  delle liste della
coalizione»;  art.  11,  comma  3,  limitatamente alle parole: «delle liste  collegate appartenenti alla stessa coalizione»; art. 11, comma
3,  limitatamente alle parole: «di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga»; art. 11, comma 3, limitatamente
alle  parole:  «delle  coalizioni e»; art. 11, comma 3, limitatamente alle  parole:  «non  collegate»; art. 11, comma 3, limitatamente alle
parole:  «di  ciascuna  coalizione»;  art.  16,  comma 1, lettera a), limitatamente  alle  parole: «. Determina inoltre la cifra elettorale
circoscrizionale  di  ciascuna  coalizione di liste, data dalla somma delle  cifre  elettorali  circoscrizionali  di  tutte le liste che la
compongono»;  art.  16,  comma  1,  lettera  b),  numero  1):  «1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno
il  20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista  collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3
per  cento  dei voti validi espressi;»; art. 16, comma 1, lettera b),  numero 2), limitatamente alle parole: «non collegate»; art. 16, comma
1,  lettera  b),  numero  2),  limitatamente alle parole: «nonche' le liste  che,  pur  appartenendo a coalizioni che non hanno superato la
percentuale  di  cui  al  numero  1),  abbiano  conseguito  sul piano regionale  almeno  l'8  per cento dei voti validi espressi»; art. 17,
comma  1, limitatamente alle parole: «le coalizioni di liste e»; art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: «coalizioni di liste o»; art.
17,   comma   1,   limitatamente   alle  parole,  ovunque  ricorrono: «coalizione di liste o»; art. 17, comma 2, limitatamente alle parole:
«la  coalizione  di  liste  o»; art. 17, comma 3: «Nel caso in cui la verifica  di  cui  al  comma  2  abbia dato esito positivo, l'ufficio
elettorale regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste  collegate  di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero
1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna
coalizione  di  liste,  al  riparto,  tra le liste ammesse, dei seggi determinati  ai  sensi  del  comma  1.  A  tale  fine,  per  ciascuna
coalizione   di   liste,  divide  la  somma  delle  cifre  elettorali circoscrizionali  delle  liste  ammesse  al  riparto per il numero di
seggi  gia'  individuato  ai  sensi  del  comma 1, ottenendo cosi' il relativo  quoziente  elettorale  di  coalizione. Nell'effettuare tale
divisione  non  tiene  conto  dell'eventuale  parte  frazionaria  del  quoziente.   Divide  poi  la  cifra  elettorale  circoscrizionale  di
ciascuna  lista  ammessa  al  riparto  per il quoziente elettorale di coalizione.  La parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta
il  numero  dei  seggi  da  assegnare  a  ciascuna lista. I seggi che rimangono  ancora  da  attribuire sono rispettivamente assegnati alle
liste  per  le  quali  queste  ultime divisioni hanno dato i maggiori resti  e,  in  caso  di  parita'  di  resti,  alle  liste che abbiano
conseguito  la  maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di  quest'ultima  si  procede  a  sorteggio.  A ciascuna lista di cui
all'articolo  16,  comma  1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi  gia'  determinati  ai  sensi  del comma 1.»; art. 17, comma 4,
limitatamente  alle  parole:  «alla  coalizione di liste o»; art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «coalizioni di
liste  o»;  art.  17,  comma  5,  limitatamente  alle parole, ovunque ricorrono:  «coalizione  di liste o»; art. 17, comma 5, limitatamente
alle  parole:  «alle  coalizioni  di liste e»; art. 17, comma 6: «Per ciascuna  coalizione  l'ufficio  procede al riparto dei seggi ad essa
spettanti  ai  sensi  dei  commi  4  e  5.  A tale fine, per ciascuna coalizione   di  liste,  divide  il  totale  delle  cifre  elettorali
circoscrizionali   delle   liste   ammesse   al   riparto   ai  sensi dell'articolo  16,  comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei
seggi  ad  essa  spettanti.  Nell'effettuare tale divisione non tiene conto  dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto.
Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo  quoziente. La parte intera del risultato cosi' ottenuto
rappresenta  il  numero  dei  seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi   che  rimangono  ancora  da  attribuire  sono  rispettivamente
assegnati  alla  lista  per  la quale queste ultime divisioni abbiano dato  i  maggiori  resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che
abbiano  conseguito  la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.»; art.  17,  comma  8:  «Qualora una lista abbia esaurito il numero dei
candidati  presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile  attribuire  tutti  i  seggi  ad  essa spettanti, l'ufficio
elettorale  regionale  assegna i seggi alla lista facente parte della medesima  coalizione  della  lista  deficitaria che abbia la maggiore
parte  decimale  del  quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o piu' liste abbiano una uguale parte
decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.»; art. 17-bis, limitatamente alle parole: «e 6»; art. 19, comma 2: «Qualora la lista
abbia   esaurito   il   numero   dei   candidati  presentati  in  una circoscrizione  e  non  sia  quindi  possibile  attribuirle il seggio
rimasto  vacante,  questo  e'  attribuito,  nell'ambito  della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8.» ?.
 

Torna Su torna su


I

 

Quesito n. 3 - Abrogazione candidature multiple

 

TESTO DEL QUESITO:

Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati”, limitatamente alle seguenti parti:

art. 19, limitatamente alle parole: “nella stessa”; art. 85 ?

Torna Su torna su