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Il cittadino può prendere visione presso l'ufficio indicato, negli orari di apertura al pubblico, ed entro il termine di esposizione stabilito dalla legge, di tutti gli atti amministrativi del Comune (deliberazioni, ordinanze, bandi di concorso, avvisi di gare d'asta, manifesti, ecc.) e di altri Enti (UU.SS.LL. Consorzi, Aziende Municipalizzate, I.P.A.B.- ex opere pie, ecc.) che per legge devono essere esposti al pubblico. L'Albo Pretorio espone anche atti inviati da altri Enti che, discrezionalmente, ritengono opportuno divulgare l'informazione.
Normativa1. REGIO DECRETO 3.3.1934, n. 383 - Testo Unico legge comunale e provinciale (art. 62)
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